Art. 10.

1. Le lettere m) e n) del primo comma dell'articolo 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni, l'articolo 45 e il terzo comma dell'articolo 64 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, nonché ogni altra disposizione di legge e di regolamento che prevede una disciplina speciale in materia di cave e torbiere per determinate zone del territorio nazionale, fatta eccezione per le norme di polizia, igiene e sicurezza del lavoro, sono abrogati.